INDICE CONTENUTI
Cos’è?
Cerchi casa per mettere su famiglia, o semplicemente vuoi vivere solo/a per essere finalmente indipendente? Forse posso aiutarvi! No, fermi tutti però, non mi sto improvvisando Agente Immobiliare per vendervi un affare, solo quello mi manca…! Parliamo di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” o nello specifico: la propria casa di abitazione e residenza anagrafica.
Agevolazioni
La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito d’imposta può essere
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
- utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)
- esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
FONTE UFFICIALE AGENZIA DELLE ENTRATE
Requisiti
- non aver ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- un valore ISEE ordinario o corrente, non superiore ai 40.000 euro annui;
Inoltre, l’acquirente dovrà avere anche ulteriori specifiche:
- che abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
- che dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Tipi di case acquistabili:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini):
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi);
- C/2, C/6 e C/7 (solo pertinenze: magazzini e locali di deposito, rimesse e autorimesse e tettoie chiuse o aperte).
Nota bene: Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.
Scadenza
Entro il 31 dicembre 2023 (e tutti gli atti stipulati nei periodi che partono dal 26 maggio 2021).
Rifiuti o Decadenze
Con la circolare n. 12/2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato, in proposito, che:
- se viene riscontrata solo l’insussistenza dei requisiti previsti specificamente per le agevolazioni “prima casa under 36” (per esempio, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni), ma sussistono i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”
- per gli atti soggetti a imposta di registro viene recuperata questa imposta (nella misura del 2%) e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna
- per gli acquisti soggetti a Iva, invece, viene meno il credito d’imposta con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel caso sia già stato utilizzato.
Resta ferma l’applicazione dell’Iva con l’aliquota del 4%
- nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, che si verifica in caso di
- dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti
- mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro è determinata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. Il credito d’imposta viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi), oltre alle conseguenze in materia di Iva per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (di cui al n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
FONTE UFFICIALE AGENZIA DELLE ENTRATE
Serve aiuto
Contattami con il bottone informazioni in basso a destra, sarò felice di aiutarti ed eventualmente, dove possibile, toglierti un dubbio o segnalare un problema!
[a-team-showcase id=”8831″]