Le nuove misure del Ddl lavoro: la panoramica completa.

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Introduzione

Cari lettori, con il decreto legge recentemente approvato, introduce numerose modifiche e precisazioni. In questo riassunto, cercheremo di analizzare le novità più interessanti e significative, per aiutarvi a comprenderne meglio l’impatto. Ecco alcuni dei punti chiave del decreto, insieme ad alcuni esempi per favorire ulteriormente la comprensione!

Novità

Contratti e tipologie di lavoratori

Il limite del 30% per i lavoratori somministrati a tempo determinato (cioè quelli assunti tramite agenzie interinali) non si applica più in alcuni casi specifici. Ecco chi è escluso da questo limite:

  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro.
  • Categorie particolari di lavoratori, come:
    • Lavoratori stagionali.
    • Persone con più di 50 anni.
    • Dipendenti di start-up.
  • Lavoratori impiegati per sostituire colleghi assenti.

Esempio pratico: Se un’azienda ha 100 dipendenti con contratto stabile, prima poteva assumere al massimo 30 lavoratori somministrati a termine. Con questa nuova regola, se tra questi lavoratori ci sono stagionali o over 50, questi non verranno conteggiati nel limite del 30%.

Lavoro Stagionale

La definizione di lavoro stagionale si amplia. Oltre alle attività tradizionalmente legate alle stagioni (come il turismo estivo o la raccolta agricola), ora sono incluse anche:

  • Attività che gestiscono picchi di lavoro in certi periodi dell’anno.
  • Esigenze tecniche o produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati specifici dell’azienda.

Esempio pratico: Un’azienda che produce dolci natalizi può assumere personale stagionale per i mesi di novembre e dicembre, anche se non rientra nelle categorie “classiche” di lavoro stagionale come il turismo.

Periodo di prova nei contratti a termine

Sono stati ridefiniti i periodi di prova per i contratti a termine, nello specifico:

  • Per contratti fino a 6 mesi, il periodo di prova può durare da 2 a 15 giorni.
  • Per contratti superiori a 6 mesi ma inferiori a 12, il periodo di prova va da 2 a 30 giorni.

Esempio pratico: Un lavoratore assunto con un contratto di 7 mesi avrà un periodo di prova massimo di 30 giorni. Se il contratto è di 3 mesi, invece, il periodo di prova sarà più breve (massimo 15 giorni).

Smart Working

I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro, entro 5 giorni, i dettagli dei lavoratori in smart working. Devono indicare:

  • Nome del lavoratore.
  • Data di inizio e fine del periodo di lavoro agile.

Esempio pratico: Se un’azienda decide che un dipendente lavorerà da casa dal 1° gennaio al 31 marzo, deve inviare la comunicazione entro il 5 gennaio.

Rientro dalla malattia

L’obbligo di effettuare una visita medica al rientro al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni sarà applicato solo se il medico competente lo ritiene necessario.

Esempio pratico: Un lavoratore si assenta per 70 giorni per una malattia grave. Se il medico ritiene che non ci siano rischi per la salute, il lavoratore può tornare al lavoro senza bisogno di una visita.

Tesserini di riconoscimento

Infine, è stata eliminata la norma che obbligava i lavoratori nei cantieri edili ad avere un tesserino di riconoscimento, perché questa regola è già prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008. Tuttavia, i datori di lavoro devono fornire tesserini di riconoscimento a tutti i lavoratori in appalto o subappalto, anche se non lavorano in un cantiere.

Esempio pratico: Un’azienda che appalta un servizio di pulizie deve fornire un tesserino di riconoscimento ai lavoratori coinvolti, anche se non lavorano in un cantiere edile.

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